
Dopo diversi giorni di intensi incontri e consultazioni del Governo con le parti sociali (durante i quali sono circolate numerose voci ed indiscrezioni sulle decisioni in atto), e' stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sulle semplificazioni.
Un testo fondamentale per il settore, dato che contiene la riforma dell'articolo 115 del TULPS, definendo il destino della licenza di Pubblica Sicurezza per il recupero crediti.
Come evidenziato nell' art. 13 riportato a seguire, viene mantenuto l'obbligo di possedere tale licenza per svolgere l'attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti.
Per ottenere una completa e corretta interpretazione, comunque, UNIREC e' gia' in contatto con gli uffici del Ministero dell'Interno: si terra' a breve un incontro chiarificatore.
Art. 13 del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 - sul Supplemento n. 27 alla Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33.
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e' sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del Questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.";
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
Leggi il testo intergale del decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 sulla Gazzetta Ufficiale.Pagine correlate: |
| Licenza di recupero crediti: quale futuro? >> |
| Licenza 115 per il recupero crediti: serve o no? >> |
| Licenza 115 per il recupero crediti: risultati sondaggio UNIREC. >> |