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31/05/2010

Il Codice dei recuperatori.


Chiarita la classificazione ATECO da utilizzare.


Il Codice dei recuperatori.

Nuova iniziativa associativa in linea con l'obiettivo di ottenere un quadro normativo ed operativo sempre piu' chiaro e snello per le aziende del settore.

 
UNIREC nei mesi scorsi ha richiesto ad UNIONCAMERE un chiarimento su un tema delicato.
 
 
Indicare con precisione quale Codice ATECO debbano utilizzare per l'iscrizione in Camera di Commercio i recuperatori domiciliari (legati all'agenzia di recupero crediti da un mandato con rappresentanza) che vogliano munirsi di propria partita IVA, ma non dotati di licenza.
 
 
I recuperatori domiciliari-mandatari con rappresentanza, infatti, non hanno l'obbligo di munirsi di propria licenza, dato che possono operare sotto l'egida della licenza di Polizia dell'agenzia di recupero crediti.
Devono solo munirsi di una sua copia in carta semplice.


Serviva pero' un'indicazione precisa al riguardo, per scongiurare problemi o divergenze nell'utilizzo del corretto codice, visto il ripetersi di comportamenti diversi da parte delle singole Camere di Commercio.


UNIONCAMERE ha precisato che il corretto codice ATECO da applicare in questi casi e': "82.91.1 - Attivita' di agenzie di recupero crediti".

Nell'area riservata agli Associati (sezione varie) e' disponibile il testo completo della lettera di risposta.


Fonte : Redazione UNIREC

Tags : codice ATECO recuperatori, chiarimenti UNIREC



 

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