
"Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato".
(comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009)
Elemento chiave del "contratto di rete" e' il "programma comune di rete".
In base a questo, gli imprenditori "si obbligano (¿) a collaborare in forme e ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale commerciale tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa".
Il contratto di rete, inoltre, "puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso".
Per fruire dell'agevolazione per l'anno 2011 e' necessario deliberare in sede di approvazione del bilancio 2010 la creazione di una Riserva in esenzione d'imposta ai sensi del D.L. 78/2010.
Entro il 30 settembre 2011 (data di scadenza della presentazione del modello Unico 2011) il programma comune di rete dovra' essere stato asseverato da uno degli organismi abilitati.
Il regime di sospensione d'imposta cessa nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della sospensione.
Per fruire dell'agevolazione per l'anno 2011 e' necessario deliberare in sede di approvazione del bilancio 2010 la creazione di una Riserva in esenzione d'imposta ai sensi del D.L. 78/2010.
Entro il 30 settembre 2011 (data di scadenza della presentazione del modello Unico 2011) il programma comune di rete dovra' essere stato asseverato da uno degli organismi abilitati.
Le "imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete".
Ovvero:
- le imprese che hanno originariamente sottoscritto un contratto di rete
- le imprese che hanno aderito a un contratto di rete gia' esistente, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attivita' svolta o dal settore economico di riferimento, nonche' dalla localizzazione territoriale.
NB: sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Per fruire dell'agevolazione per l'anno 2011 e' necessario deliberare in sede di approvazione del bilancio 2010 la creazione di una Riserva in esenzione d'imposta ai sensi del D.L. 78/2010.
Entro il 30 settembre 2011 (data di scadenza della presentazione del modello Unico 2011) il programma comune di rete dovra' essere stato asseverato da uno degli organismi abilitati.
Per fruire dell'agevolazione per l'anno 2011 e' necessario deliberare in sede di approvazione del bilancio 2010 la creazione di una Riserva in esenzione d'imposta ai sensi del D.L. 78/2010.
Entro il 30 settembre 2011 (data di scadenza della presentazione del modello Unico 2011) il programma comune di rete dovra' essere stato asseverato da uno degli organismi abilitati.
Si stabilisce che gli investimenti da realizzare in concreto vengano individuati dal programma comune di rete.
Per realizzare questi investimenti possono essere considerati ammissibili:
- i costi sostenuti per l'acquisto o l'utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi, nonche' per l'utilizzo di personale (come previsto in via generale dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2011);
- i costi relativi a beni, servizi e personale messi a disposizione da parte delle imprese aderenti al contratto di rete. Caso in cui rileva il costo figurativo relativo all'effettivo impiego di detti beni, servizi e personale per la realizzazione degli investimenti.
Il comma 2-quater dell'articolo 42 del decreto prevede che la quota degli utili dell'esercizio, accantonati ad apposita riserva, ricorrendo gli altri presupposti, concorra alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione dell'impresa al contratto di rete.
Cioe' >>> viene istituito un regime di sospensione di imposta sugli utili dell'esercizio, al netto delle imposte di competenza, accantonati ad apposita riserva, attuato per effetto di una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa relativo al periodo di imposta cui si riferiscono gli utili stessi.
L'agevolazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), con esclusione dell'IRAP.
Inoltre:
gli investimenti previsti dal programma comune di rete devono essere realizzati "entro l'esercizio successivo".
Questo per tutelare il fatto che gli utili per i quali e' accordato il beneficio della sospensione da imposizione siano realmente investiti come previsto dal programma comune di rete.
Motivo per cui viene stabilito, per tale riscontro, il termine dell'esercizio successivo.
NB: A questo proposito l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine si riferisce all'esercizio successivo a quello in cui e' assunta la delibera di accantonamento degli utili dell'esercizio e non a quello di maturazione degli utili accantonati. (
Ad esempio: se l'assemblea delibera di accantonare l'utile il 30/04/2011, in sede di approvazione del bilancio della societa' al 31/12/2010, il termine di effettuazione degli investimenti corrispondenti all'utile accantonato e' il 31/12/2012.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011 e' stata approvata la comunicazione (modello RETI) contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti ad una delle reti d'impresa, unitamente alle relative istruzioni.
La comunicazione, redatta su tale modello, e' presentata dal 2 maggio al 23 maggio 2011, 2012 e 2013 relativamente ai periodi d'imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012.
La comunicazione deve essere presentata dalle imprese interessate all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, in riferimento a ciascuno dei periodi d'imposta interessati dall'agevolazione. Le imprese con esercizio a cavallo dell'anno solare presentano la comunicazione entro i medesimi termini anche se l'esercizio di riferimento non e' ancora chiuso.
Importo massimo dell'incentivo
Il comma 2-sexies demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di "criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione", anche ai fini del rispetto del limite degli stanziamenti, stabiliti in misura pari a 20 milioni di euro per il 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 dal comma 2-quinquies.
Vine previsto che "l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di euro 1.000.000".
Che si applica per singola impresa, anche se aderisce a piu' di un contratto di rete, e per ciascun periodo d'imposta in cui e' consentito l'accesso all'agevolazione.
L'Agenzia delle entrate, in base al rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto dalle imprese, determina la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante a ciascuna impresa.