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14/09/2010

Il recupero crediti e l'art. 128.


Pericolo scongiurato per le aziende del settore: nessuna esclusivita' agli agenti in attivita' finanziaria nel recupero bancario.


Nei giorni scorsi e' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo definitivo della riforma del credito al consumo, approvata dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 30 luglio 2010.
Contenente il famigerato articolo 128, che tanta preoccupazione aveva suscitato per il comparto del recupero crediti.

Confrontando le due versioni del testo, quella iniziale e quella recentemente approvata, e' evidente quanto sia importante il risultato ottenuto dall'impegno e dal presidio costante di UNIREC su questa emergenza.

Ecco la prima stesura, contenuta a fine giugno nella proposta di schema di Decreto Legislativo n. 225 di attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori:

  • Articolo 128 undecies 2 - "Recupero crediti"
    1.  Per l'attivita' di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi le banche e gli intermediari finanziari si avvalgono esclusivamente di agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128 quater, comma 2.


La nuova formulazione, invece recita:

  • Articolo 128-quater decies - (Ristrutturazione dei crediti)
    1. Per l'attivita' di consulenza e gestione crediti a fini di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.


In sintesi quindi la battaglia di UNIREC ha ottenuto:

- la sostituzione del concetto di "recupero crediti" con quello di "ristrutturazione dei crediti" nel titolo;
- l'eliminazione della esclusivita' di utilizzo degli agenti in attivita' finanziaria per il recupero bancario.

Due importanti vittorie, che ora consentono agli Associati e alle aziende di recupero di poter proseguire a lavorare per la clientela bancaria e finanziaria, e senza cambiamenti operativi rispetto al passato.

Un sentito ringraziamento va, poi, a tutti coloro che hanno condiviso la preoccupazione di UNIREC, sostenendo insieme la modifica del testo: sia tra le Istituzioni (numerosi Parlamentari e politici), sia tra le altre associazioni di categoria (ADICONSUM, ASSOFIN, la Federazione Confindustria SIT).


Fonte : Redazione UNIREC

Tags : art. 128, riforma credito consumo

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