Pubblicati comunicati Bankit su disposizioni attuative gestione crediti in sofferenza
Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2025
Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo i comunicati relativi alle disposizioni di Banca d’Italia per la gestione dei crediti in sofferenza in attuazione della cd. Direttiva SMD.
In particolare:
• Comunicato sulle disposizioni di attuazione del nuovo Capo II, titolo V, del Testo Unico Bancario sulla gestione di crediti in sofferenza (👉link);
- L’attuazione della direttiva NPL è stata principalmente realizzata modificando il TUB, introducendo il Capo II, Titolo V, TUB, relativo all’acquisto e alla gestione di crediti in sofferenza, aggiungendo gli articoli da 114.1 a 114.14. Queste disposizioni definiscono, principalmente, gli obblighi degli “acquirenti di crediti”, la figura del “gestore di crediti in sofferenza” ed il suo ambito di attività; la relativa disciplina di attuazione è emanata dalla Banca d’Italia e ricomprende sia la revisione e l’ampliamento di atti già in vigore, che l’emanazione di inedite Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza.
• Comunicato sulle modifiche alle «Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» del 29 luglio 2009 (👉link);
- Reca disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari al fine di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali nel rapporto contrattuale e le loro variazioni.
• Comunicato sulle modifiche alle disposizioni concernenti «Risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario Finanziario)» del 18 giugno 2009 (👉link);
- Si prevede, tra le altre cose, che i gestori saranno tenuti ad aderire all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e ad accettare i ricorsi presentati dai debitori ceduti al fine di rafforzare il sistema di tutela e introduce un ulteriore strumento di controllo sulla correttezza dell’operato dei gestori. L’organizzazione interna delle società autorizzate deve prevedere un sistema chiaro ed efficace per la gestione dei reclami, con procedure strutturate per garantire una risposta tempestiva e conforme alle normative vigenti. Sarà inoltre richiesta un’autovalutazione periodica per individuare eventuali criticità e adeguare i processi aziendali alle disposizioni di vigilanza.
• Comunicato sulla circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi» (21° aggiornamento – 👉link).
- Dispone, tra le altre cose, l’obbligo di partecipazione per gli operatori di crediti in sofferenza che si avvalgono di soggetti vigilati alla Centrale dei Rischi al fine di garantire un maggiore controllo sugli obblighi segnaletici e migliorare la qualità dei dati. L’obbligo scatterà dalla data contabile di giugno 2025, con prima segnalazione prevista per luglio 2025. Sono previsti regimi transitori per agevolare l’adeguamento, mentre gli operatori che non gestiscono crediti precedentemente segnalati potranno richiedere un’esenzione.
Le disposizioni sono entrate ufficialmente in vigore da ieri, domenica 9 marzo 2025.