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Di Admin (del 11/09/2009 @ 14:17:29, in Letture ed approfondimenti, linkato 589 volte)
Con quasi due mesi di ritardo, è stato reso noto ieri il tasso di interesse da applicare sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali.

Dal 1˚luglio al 31 dicembre 2009, per calcolare gli interessi di mora da addebitare ai propri clienti, diversi dai privati, le imprese e i professionisti dovranno utilizzare il tasso annuale dell’8 per cento.

La nuova misura è inferiore dell’1,5% rispetto al 9,50%,da utilizzare per determinare le more nel primo semestre 2009.

Nella «Gazzetta Ufficiale» n.199 di ieri, 28 agosto 2009, è stato pubblicato il comunicato del ministero dell’Economia e delle finanze che fissa al 1% il saggio d’interesse, previsto dal decreto legislativo231/02, al netto della maggiorazione del 7 per cento.

Nel caso di commercio di «prodotti alimentari deteriorabili», la maggiorazione prevista è di nove punti percentuali e, quindi, sulle more si pagheranno gli interessi del 10 per cento.

A differenza del tasso di mora previsto dal Codice Civile, fermo al 3% dal primo gennaio 2008, con quello introdotto dal decreto legislativo 231/02, ora all’8%, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della notula.

Il fatto che la misura del tasso venga modificata ogni sei mesi non significa che il suo valore sia semestrale, ma che se un credito è insoluto nel secondo semestre del 2009, per questo periodo si applica il saggio del 8 per cento.

Questo è un valore annuale e va moltiplicato per i giorni di ritardato pagamento nel semestre, oltre che per l’importo del credito insoluto. Al denominatore vanno indicati 365 giorni.

I tassi da prendere a riferimento sono quelli indicati nella tabella e se il ritardato pagamento si protrae per più semestri, vanno considerati i relativi saggi di interesse.

Ad esempio, se un credito è scaduto il 31 maggio 2009 e viene pagato il 5 luglio 2007, gli interessi di mora da addebitare al creditore per il mese di giugno sono pari all’importo del credito moltiplicato per il 9,5% e per 30 giorni. Il risultato va diviso per 365.

Gli interessi dei 5 giorni di luglio sono calcolati moltiplicando il tasso del 8%,per cinque giorni e per l’importo del credito. Anche in questo caso al denominatore vanno indicati 365 giorni.


(Da "Il Sole 24 Ore" di Sabato 29 agosto 2009 - "Norme e Tributi" - p. 21)
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