Attività di recupero e mediazione creditizia.
Ci sono impedimenti legislativi alla iscrizione all’albo dei mediatori creditizi per una Agenzia di recupero crediti?
Nei due casi, le competenze autorizzative e di controllo sono proprie di Organi e Ministeri diversi. Per il recupero conto terzi (cfr art. 115 TULPS) serve la Licenza del Questore. Per la mediazione creditizia (cfr L 108/96) serve l'autorizzazione di Banca d'Italia e l’iscrizione nell'apposito Albo. C’è poi a livello fiscale una diversa modalità di fatturazione delle competenze. Per la mediazione creditizia è prevista l'esenzione IVA ex dpr 633/72. Per il recupero crediti si applica l'IVA al 20% ai compensi. Non risultano quindi particolari elementi di incompatibilità ad impedire che le due autorizzazioni possano coesistere sullo stesso soggetto persona giuridica. A parte il rischio di operare in conflitto di interessi, se debitore e richiedente credito coincidano. Però, la soluzione più opportuna e trasparente sarebbe comunque costituire due persone giuridiche differenti: una come agenzia di recupero conto terzi, l'altra per la mediazio
Di
Milène Sicca STUDI GIURIDICI UNIREC
(inviato il 13/04/2010 @ 12:37:14)
Ho letto con interesse il Suo commento. Volevo chiederLe una delucidazione: quando ravvisa la possibilità di operare in conflitto di interessi, per l'ipotesi in cui debitore e richiedente credito coincidano? E ancora, ritiene che, conoscendo il mediatore lo stato di inadempimento del richiedente credito, concetto comuque diverso dall'insolvenza, possa ravvisarsi l'ipotesi di cui all'art. 644 IV comma c.p.?
Grazie.
Di
Francesca
(inviato il 16/06/2010 @ 09:26:06)
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